Il d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, prevede che in materia del danno da circolazione di veicoli e natanti la negoziazione assistita sia prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’ordinanza del Tribunale di Roma del 12/04/21 è intervenuta sul rapporto tra negoziazione assistita e mediazione.
Nel caso di specie si trattava di una domanda di risarcimento dei danni alla persona proposta dal trasportato contro l’Ente proprietario dell’auto e della sua assicurazione. Parte convenuta eccepiva la mancata attivazione della negoziazione assistita da parte attrice, chiedendo termine per l’instaurazione della procedura stessa. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nel dettaglio Il Giudice, dopo aver tratteggiato le disposizioni in materia di mediazione e di negoziazione assistita, ha di fatto ritenuto più adatta la mediazione rispetto alla negoziazione assistita, soprattutto per il ruolo centrale svolto nella prima dalla figura del mediatore quale soggetto terzo ed imparziale; figura che non può essere sostituita dall’avvocato che assiste le parti nella negoziazione assistita. Il mediatore, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 28/2010, non può assumere diritti od obblighi connessi con gli affari trattati, non può percepire compensi direttamente dalle parti, è obbligato a sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità e ad informare l’organismo di mediazione delle eventuali ragioni che possano minare questa neutralità. Per il giudice, dunque, la presenza nella mediazione di un soggetto terzo autonomo e imparziale, il mediatore appunto, attribuisce un evidente vantaggio a questo istituto. Mentre nella mediazione il compito – fondamentale per il buon esito della procedura – di assistenza alle parti nella individuazione dei reali interessi in conflitto e nella ricerca di una soluzione condivisa tra le stesse è svolto da un soggetto terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione il medesimo ruolo è svolto dagli stessi avvocati che per natura non possono essere imparziali: è conseguentemente palese come, “pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità”.
Il giudice si spinge oltre, chiarendo che “l’esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita, anche in un’ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria, risponde comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto consente di assicurare l’espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore”.
Sulla scia di queste considerazioni il giudice ha rigettato l’eccezione sollevata dall’Ente convenuto, rilevando che l’assicurazione aveva già manifestato l’indisponibilità alla partecipazione alla negoziazione assistita, che si trattava di eccezione meramente formale, che la negoziazione si sarebbe dimostrata un’inutile perdita di tempo, che sarebbe stato possibile in corso di causa - qualora fosse stato ritenuto utile - l’attivazione di un procedimento di mediazione demandata dal giudice.