Mediazione

La Cassazione sull'onere di attivazione della procedura di mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo



Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, hanno specificato che l’onere di esperire il tentativo di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava sempre sulla parte opposta, considerata attrice in senso sostanziale.

Come ormai noto, l’art. 5 del D.lgs. 28/2010 prevede che nei procedimenti per ingiunzione la mediazione non possa essere avviata prima della pronuncia del giudice sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Con la sentenza succitata, la Suprema Corte ha affermato che l’onere di esperire la procedura di mediazione grava sempre sul soggetto che intende agire in giudizio.

Sulla questione si sono succeduti due distinti orientamenti giurisprudenziali. Un primo attribuisce l’onere di esperire la procedura di mediazione alla parte opponente, perché è questa ad avere interesse alla proposizione del giudizio di cognizione, tesi quest’ultima recepita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 2015. Un secondo orientamento, seguito in parte dalla giurisprudenza di merito, ritiene invece che l'onere di attivare il procedimento di mediazione debba gravare in capo all'opposto, quale attore “sostanziale” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

L’interpretazione nell’uno o nell’altro senso porta naturalmente a diverse conseguenze. Seguendo la prima tesi, il mancato esperimento della procedura di mediazione determina l'improcedibilità della domanda e dunque la conferma del decreto ingiuntivo opposto; seguendo la seconda tesi, la pronuncia di improcedibilità determina la definitiva revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 18 settembre 2020 ha posto fine allo stato di incertezza, chiarendo che è la parte opposta, attore “sostanziale”, a dover incardinare la procedura di mediazione. D’altronde, se lo stesso art. 5 del D.lgs. 28/2010 afferma che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, non si può gravare il debitore di un’iniziativa che permetta la maturazione di un effetto favorevole al solo creditore come l’interruzione della prescrizione. Chiarisce poi la Suprema Corte come il debitore non possa essere gravato di oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, quali la proposizione dell’opposizione e la prosecuzione del giudizio.

Naturalmente, nel caso in cui l’opposto non attivi la procedura di mediazione, l’improcedibilità di cui all’art. 5 comma 1bis del D.lgs. 28/2010 determinerà la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

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