Con ordinanza 11617 dello scorso 16/06/2020 la Corte di Cassazione si è espressa sull’esenzione dell’imposta di registro prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. La norma prevede che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”. In particolare, “Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente”.
La disposizione di legge rappresenta un importante incentivo fiscale per le parti nel caso di esito positivo della mediazione: entro il valore di 50.000 euro le parti non verseranno alcuna imposta di registro, oltre tale soglia dovranno versare l’imposta di registro solo sulla differenza. La previsione rende quindi la procedura di mediazione economicamente vantaggiosa soprattutto in materia di divisione, successione ed in ogni altra circostanza in cui si costituisca o trasferisca qualunque diritto reale di godimento su un bene immobile.
La Corte ha chiarito che l’esenzione riguarda il verbale di accordo e non gli atti successivi all’accordo di mediazione, anche se in adempimento di accordi preliminari raggiunti in mediazione; il trattamento tributario agevolativo ha natura eccezionale ed è insuscettibile di applicazione analogica. Nello specifico della decisione della Corte, l’accordo in mediazione con il quale le parti si obbligano alla stipula di un successivo trasferimento di proprietà davanti al notaio non gode delle agevolazioni previste dall’art. 17 suindicato. Rientra invece tra le fattispecie che possono fruire di tale agevolazione l’accordo raggiunto in mediazione con cui direttamente si trasferisce la proprietà. Naturalmente per permettere la successiva trascrizione è necessario l’intervento di un notaio.
L’interpretazione della Corte assume particolare importanza nel sistema generale di agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Infatti l’art. 20 comma 1 stabilisce che “alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento”. E ancora che “in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà”.