Il procedimento di mediazione ha, per legge, una durata massima di tre mesi; tale termine, non perentorio, può variare a seconda della tipologia di mediazione e delle esigenze delle parti coinvolte.
Il procedimento di mediazione ha, per legge, una durata massima di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo scritto delle parti.
Dopo il deposito dell’istanza e l’assegnazione del protocollo, segue la fissazione del primo incontro di mediazione in un arco temporale compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 40 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’organismo stesso si occupa della convocazione della parte invitata.
Al primo incontro il mediatore, dopo aver informato le parti presenti sulle caratteristiche del procedimento di mediazione, sui vantaggi temporali, economici e fiscali, si adopera immediatamente con le stesse parti per la ricerca di una soluzione conciliativa. Già in questo primo incontro le parti possono raggiungere un accordo, realizzare altresì che non è possibile trovare una soluzione condivisa, oppure rimandare a successivi incontri, a seconda della complessità del caso e delle necessità manifestate (ricerca di ulteriore documentazione, nomina di un consulente tecnico etc.), la ricerca di un accordo. Qualora al primo incontro la parte invitata non sia invece presente, la procedura si concluderà con un verbale di mancata conciliazione per assenza della parte invitata.
Le sessioni degli incontri possono essere:
- Congiunte, quindi svolgersi alla presenza del mediatore e di tutte le parti
- Riservate, quindi svolgersi alla presenza del mediatore e, di volta in volta, di una o dell’altra parte
A conclusione del procedimento, come detto in sede di primo incontro o in incontri successivi, il mediatore redige un verbale di conciliazione o mancata conciliazione; nel primo caso al verbale viene allegato l’accordo raggiunto che, sottoscritto dai legali e dalle parti, ha valore di titolo esecutivo. Qualora i legali non siano presenti, il verbale di mediazione con allegato l’accordo diventerà esecutivo previa omologazione del Presidente del Tribunale.
Il raggiungimento dell’accordo di mediazione determina il maturare delle specifiche indennità di mediazione, diversificate a seconda che l’accordo venga raggiunto al primo incontro o negli incontri successivi.
Le parti possono richiedere, in qualsiasi fase della mediazione, che gli incontri si svolgano in presenza o in modalità telematica, attraverso l’utilizzo di strumenti per lo svolgimento della mediazione in videoconferenza.