2024-08-05 10:13:17_Indennità mediazioni volontarie (in vigore) >>>ARCHIVIATO<<<

DM 150/2023

Al momento del deposito della domanda di mediazione o della partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 28 del DM 150/2023, è dovuta dalle parti un’indennità, comprendente le “spese di avvio” e le “spese per il primo incontro”, come indicate nelle seguenti tabelle, in base al valore della controversia.
A queste devono aggiungersi eventuali spese vive sostenute per l’invio delle comunicazioni per la convocazione delle parti e per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale.
La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla parte istante.
La partecipazione della parte invitata è possibile solo a seguito del pagamento delle spese dovute.
La rinuncia espressa della parte istante e/o di quella invitata alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. 

Quando il primo incontro si conclude senza l’accordo ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le indennità di cui sopra.


Nel caso in cui il primo incontro si concluda con l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A del DM 150/2023, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.
Se l’Accordo si raggiunge in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A del DM 150/2023,  detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, maggiorate del 25%.
Se il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A del DM 150/2023 detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.

Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Tutte le indennità sopra esposte, nessuna esclusa, si intendono per singola parte e alla loro corresponsione le parti sono obbligate in solido.

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Si può procedere al pagamento delle indennità a mezzo bonifico bancario su C/C intestato a:

Orizzonti Adr srl c/o Banca Popolare di Bari
IBAN IT50W0542403201000001001679
Per bonifici dall'estero: Bic\Swift BPBAIT3B

Nella causale del bonifico è assolutamente necessario indicare il nome delle parti e la sede territorialmente competente o il numero del protocollo se già disponibile.

Emissione delle fatture
La fattura per le spese di mediazione sarà intestata alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare la fattura allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.

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CREDITO DI IMPOSTA
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lvo 28/2010 e successive modifiche e del D.M. 01/08/2023, alle parti è riconosciuto un credito di imposta commisurato alle indennità versate all’Organismo fino alla concorrenza di € 600,00 in caso di accordo ed € 300,00 qualora l'accordo non si raggiunga, fino a un totale annuo di € 2.400,00 per persona fisica e € 24.000,00 per persona giuridica.

ALTRI BENEFICI FISCALI
Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell’art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

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