La partecipazione all’incontro informativo è a discrezione della parte. In caso di mancata partecipazione, il mediatore redige un verbale di mancata conciliazione per assenza della parte invitata. Tale documento potrà essere prodotto nel successivo giudizio e sarà il giudice a stabilire la fondatezza della mancata partecipazione e a trarne le opportune conclusioni. Il giudice potrebbe desumere argomenti di prova nel giudizio nei confronti della parte assente, ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.c.
L’art. 12 bis del Dlgs 28/2010 prevede che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita, che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento in favore dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Inoltre, lo stesso articolo prevede che il giudice possa condannare la parte soccombente in giudizio, che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, in una misura non superiore, nel massimo, alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Qualora la mancata partecipazione riguardi una pubblica amministrazione copia del provvedimento di condanna adottato dal giudice viene inoltre trasmessa al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti; se si tratta di ente sottoposto a controllo dell’Autorità di vigilanza copia del provvedimento viene trasmessa anche a quest’ultimo.