Devo partecipare personalmente alla mediazione?
La partecipazione personale della parte è sempre fortemente consigliata, nessuno conosce i reali interessi della parte come la parte stessa.
Come specifica l’art. 8 del d.lgs. 28/2010, le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione e, solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.