Per partecipare ad una mediazione in nome e per conto del condominio l’amministratore deve essere autorizzato dall’assemblea?

L’art. 5 ter. del d.lgs. 28/2010 non richiede più che l’amministratore debba ricevere una delibera assembleare per attivare o partecipare ad una procedura di mediazione. Diverso il caso del verbale contenente l’accordo di conciliazione o della proposta conciliativa del mediatore che devono comunque essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale deve deliberare entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta e con le maggioranze previste dall’art. 1136 del codice civile. Se entro il termine di cui sopra l’accordo o la proposta non vengono approvate, la conciliazione si intende non conclusa.

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