L’accordo raggiunto in mediazione rientra nella categoria dei titoli esecutivi a cui fa riferimento l’art. 474 c.p.c.
Il verbale di accordo, sottoscritto, oltre che dalle parti, dagli avvocati che le assistono e ne certificano la conformità alle norme ed all’ordine pubblico, è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In caso di assenza dei legali (ad esempio nelle mediazioni volontarie), l’accordo costituisce titolo esecutivo previa omologazione del Presidente del Tribunale.
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